Sul portale delle Autonomie Locali della Regione Friuli Venezia Giulia, lo scorso 28 gennaio è stato diffuso un parere in materia di accesso agli atti, in particolare, il Comune riceve una richiesta di accesso alle liste elettorali motivata dalla necessità di effettuare "un'indagine statistica, volta a verificare l'occupazione e disoccupazione giovanile dei residenti del Comune con età compresa tra i 18 e i 23 anni", chiedendo se la stessa possa essere accolta alla luce della nuova normativa vigente in materia di privacy.
Il servizio studi, osserva che la disciplina dell'accessibilità delle liste elettorali è contenuta nell'articolo 51, comma 5, del D.P.R. 223/1967, come novellato dall'art. 177, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy), che recita: "le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso". Tale articolo 177 del D.Lgs. 196/2003 è stato abrogato dall'articolo 27, comma 1, lett. c), n. 3) del D.Lgs. 101/2018.
Tale abrogazione ha lasciato dei dubbi interpretativi, rispetto ai quali, è intervenuto Ministero dell'interno con parere n. 454/2019, affermando che il rilascio delle liste è previsto esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 51 del D.P.R. 223/1967 e chiarisce che tale norma mantiene intatta la sua attuale formulazione, anche dopo l'abrogazione dell'articolo 177 del D.Lgs. 196/2003.
Pertanto, il Comune, potrà consentire l'accesso alle liste per le finalità indicate dall'articolo 51 del D.P.R. 223/1967, tuttavia, è preciso onere del richiedente indicare chiaramente e specificatamente l'uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dall'articolo 51.
FVG, PARERE, 28 GENNAIO 2019