Il Tar Sardegna, sezione I, con la sentenza 4 ottobre 2023 n. 704 ha deciso che il candidato cha ha diritto all’esonero dall’effettuazione della prova preselettiva, ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della legge 104/1992 può rendere nota all’amministrazione la propria condizione di non essere tenuto a sostenere la prova in questione anche in momento successivo alla presentazione della domanda di partecipazione ed anche quando l’amministrazione abbia previsto, nel bando di concorso, che dopo la disattivazione della procedura di presentazione delle domande non è più possibile produrre titoli o documenti e/o effettuare rettifiche od aggiunte alla domanda.
Il tenore testuale della norma summenzionata, infatti, vincola l’amministrazione ad accogliere la richiesta di esonero, senza poter frapporre alcun impedimento di carattere formale o procedurale, ovviamente a condizione che l’interessato abbia adeguatamente documentato la propria condizione.