In sede di conversione in legge è stato infatti introdotto l’articolo 1-bis che modifica l’articolo 35, comma 5-ter del d.lgs. 165/2001, che esclude la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere un numero di idonei (non vincitori) superiore al 20% rispetto al numero di posti messi a concorso. Secondo tale disposizione, inoltre, lo scorrimento delle graduatorie, in relazione agli idonei non vincitori, sarebbe possibile solo in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione dei vincitori.
La norma in questione, dunque, limita fortemente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di assumere nuovo personale mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali (in particolare di quelle approvate da altri enti).
In questo contesto, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANCI e UPI, condividono la medesima preoccupazione per le conseguenze negative che la norma, così formulata, comporterebbe sul funzionamento dei servizi delle Regioni e degli Enti Locali considerati i tempi necessari per l’espletamento di nuove procedure concorsuali e la inevitabile moltiplicazione delle stesse con ulteriori costi a carico delle amministrazioni.
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