L’illegittimità della procedura finalizzata alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili prevista dai protocolli d’intesa conclusi fra un Comune e la Regione Lazio ai sensi della legge Regione Lazio n. 21 del 2002, che sia dovuta a contrarietà alle norme imperative sul contenimento della spesa pubblica per il personale di cui agli artt. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, e 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010, comporta la nullità ex artt. 1418 c.c. e 36 d.lgs. n. 165 del 2001 del contratto di lavoro stipulato dall’ente locale in attuazione di tale procedura.
Lo ha affermato recentemente la Corte di Cassazione nella sentenza 21721/2024 pubblicata in data 01/08/2024. Al di là del caso particolare, il principio evidenziato dalla Corte è evidentemente chiaro e applicabile a tutte le assunzioni di un ente locale.
Poiché le disposizioni sul contenimento della spesa di personale sono di natura imperativa come già confermato più volte dalla Corte Costituzionale, la loro violazione comporta la nullità dei contratti di lavoro stipulati con successiva responsabilità in capo ai dirigenti che hanno provveduto alla loro stipula.