Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 86/2020 si è pronunciato in ordine alla richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, concernente l’affidamento della fornitura, avvenuta tramite gara telematica. In particolare, la ricorrente per completare la trasmissione dell’offerta effettua l’accesso al portale telematico alle ore 11:02, ma la procedura di invio della domanda non è stata completata entro le ore 12:00 dello stesso giorno, come previsto dalla gara.
Secondo un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore.
Inoltre, se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara.
CDS, SENTENZA N.86/20520
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