ABITAZIONE PRINCIPALE – AGEVOLAZIONE IMU

Il ragionamento presuntivo del Comune, basato esclusivamente sui ridotti consumi elettrici del nucleo familiare nel corso dell’anno 2016 non è persuasivo e non è sufficiente, sul piano sintomatico, per giungere a negare il presupposto della dimora abituale e, di conseguenza, il beneficio dell’esenzione dall’IMU, ai sensi del previgente art.13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011, conv. in L. n. 214 del 2011, in favore della contribuente.

Sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado Lazio Roma – Sez. XIII

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