CONFERENZO STATO-CITTÀ APPROVA LO SCHEMA DI DECRETO SULLA LEGGE DIBILANCIO 2025

ACCESSO A DOCUMENTI SANITARI

Al fine dell’esercizio del diritto di accesso che abbia ad oggetto dati sensibili, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità
(e, dunque, la stretta indispensabilità) dell’utilizzazione della documentazione richiesta in uno specifico
giudizio, atteso che, nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela della riservatezza ed il diritto
all’esercizio del cosiddetto accesso difensivo, risulta necessario accertare l’effettiva sussistenza o meno del
nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate, con la conseguenza che l’onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe, secondo il consueto criterio di riparto dell’onere della prova, su chi agisce; l’interesse difensivo all’accesso agli atti di gara va, dunque, verificato in concreto.

È altresì necessario provare il collegamento tra la posizione giuridica soggettiva da tutelare e i documenti
oggetto della richiesta di accesso. La sentenza oggetto della presente segnalazione ha deciso sulla domanda di annullamento di un provvedimento di diniego di accesso agli atti adottato da una Azienda Sanitaria Locale. La parte ricorrente presentava istanza di accesso agli atti a due strutture sanitarie, al fine di chiedere:

  • il rilascio di copia conforme all’originale dell’attestazione di nascita e/o certificato di assistenza
    al parto reso dal medico o dall’ostetrica che avevano assistito alla nascita della minore.
    Quest’ultima era nata a seguito di parto domiciliare e trasportata in ospedale, unitamente alla
    madre, subito dopo la nascita per ricevere le prime cure;
  • la copia della cartella clinica relativa alla medesima minore.

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