Il Tar Lazio ha stabilito che le PA devono esaminare le istanze di accesso ai documenti amministrativi senza preclusioni, anche se formulate in modo impreciso o cumulativo, considerando la possibile applicazione dell’accesso documentale o civico.
Una ricorrente ha chiesto l’accesso a una graduatoria concorsuale aggiornata, non pubblicata sul sito dell’ente, dopo aver rinunciato all’assunzione per cause di forza maggiore. Il Tar ha qualificato la richiesta come accesso civico semplice, che non richiede legittimazione soggettiva o motivazione, e ha evidenziato l’obbligo della PA di pubblicare tali graduatorie.
L’amministrazione avrebbe dovuto verificare l’obbligo di pubblicazione e, in caso contrario, consegnare copia della graduatoria alla ricorrente. Il silenzio della PA su un’istanza di accesso civico semplice è un inadempimento degli uffici, non un silenzio provvedimentale.