Le società terze classificatesi hanno presentato istanza di accesso documentale, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, chiedendo di accedere alla documentazione inerente alla fase di verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, dell’impresa aggiudicataria. L’istanza viene formulata anche come accesso civico ex art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013.
Secondo le istanti l’impresa avrebbe perduto in corso di gara la continuità nel possesso del requisito di regolarità contributiva.
La stazione appaltante ha negato l’accesso agli atti richiesti dalla parte ricorrente, ed il Tar ha respinto il ricorso perché la parte interessata non aveva specificato né la concreta necessità di utilizzo della documentazione, né prospettato l’intento di intraprendere azioni in sede giudiziaria, con conseguente assenza del “…nesso di strumentalità tra documentazione – oggetto di istanza di accesso – e necessità di potersi difendere in giudizio con riferimento agli interessi della stessa impresa ricorrente, quale partecipante alla procedura di gara pubblica il cui esito è controverso.