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ACCESSO DEL CONSIGLIERE COMUNALE ALL’ELENCO DEI CONTRIBUENTI MOROSI

Una prefettura ha chiesto l’avviso in materia di accesso agli atti, da parte dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000.

In particolare, il comune X, a seguito di istanza di accesso a firma di un consigliere di minoranza, capogruppo della lista “… Libera e Democratica”, ha chiesto se sia ostensibile al predetto consigliere l’elenco dei contribuenti morosi, relativo alle posizioni contributive TARI, ACQUA, IMU, ecc..

Al riguardo, in via generale, si fa presente che, come più volte sostenuto dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (in particolare, Plenum del 2.2.2010 e del 23.2.2010 e parere del 5.10.2010), il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art.43 del decreto legislativo n.267/2000 che riconosce ai consiglieri il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n.241/90.

Il T.A.R. Friuli Venezia Giulia-Trieste, Sez. I, con sentenza del 9 luglio 2020, n.253, pur riconoscendo il diritto del consigliere comunale di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, diritto ampiamente affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto non assentibile “la pretesa dell’interessato, non assistita da alcun corrispondente obbligo di legge gravante sull’ente civico, di esercitare il diritto in questione nella modalità a lui più gradita”, precisando che non si possono “invadere spazi intangibili di discrezionalità, né, tanto meno, sostituirsi all’Amministrazione in valutazioni di carattere organizzativo/funzionale che solo ad essa competono e che fuoriescono dal perimetro proprio della speciale forma di accesso spettante ai consiglieri comunali ex art.43 del d.lgs. n.267/2000”.

Parere n.25717 del 21.09.2023

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