IMU – INAGIBILITÀ NOTA AL COMUNE

ACCORDO-QUADRO SULLA SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI DEGLI EE.LL. IN SCADENZA NEL 2023

Stipulato un accordo-quadro sulle Linee-guida in base alle quali le Banche potranno procedere alla sospensione della quota capitale delle rate in scadenza nel 2023 dei mutui erogati in favore degli Enti Locali. 

L’accordo prevede la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere (solo per i Contratti stipulati nella forma tecnica del mutuo) in scadenza nel periodo intercorrente tra il 27 luglio 2023 – data di stipula dell’Accordo – e il 31 dicembre 2023, con estensione di sei mesi della durata del piano di ammortamento originario. La durata complessiva non potrà comunque risultare superiore a 30 anni.

Non vengono modificate le condizioni economiche contrattualmente previste: il tasso di interesse al quale viene realizzata l’Operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel Contratto. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste

Viene, inoltre, previsto un meccanismo di adesione volontaria da parte delle banche che possono offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo, nonché modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti. Non è previsto il pagamento di commissioni, al netto degli oneri relativi agli atti connessi all’operazione di sospensione.

Tra le cause di esclusione vanno ricordate l’eventuale attivazione nei confronti dell’Ente della procedura di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, la presenza di morosità pregresse o di rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda, la condizione di dissesto finanziario qualora, al momento della presentazione della domanda, non sia stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del Tuel. Lo stato di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto) non è condizione di esclusione.

Gli Enti hanno tempo fino al 30 settembre 2023 per presentare la domanda di sospensione utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalle banche. Queste si impegnano a fornire una risposta entro i 30 giorni successivi. L’Elenco aggiornato delle banche aderenti è disponibile sul sito web di Abi.

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