Va respinto il primo motivo di ricorso, che pone la questione generale dell’ammissibilità del soccorso istruttorio a fronte di un omesso pagamento del contributo ANAC, da qualunque causa originato. Ad avviso del Collegio, la risposta deve essere negativa, nel senso che il soccorso istruttorio non deve ritenersi non ammissibile
Secondo la soluzione seguita da parte della giurisprudenza, in particolare dalla recente C.d.S. sez. III 3 febbraio 2023 n.1175 nonché da sez. V 19 aprile 2018 n.2386, la norma di legge andrebbe interpretata nel senso più favorevole, ovvero nel senso che solo l’omesso pagamento, e non il pagamento tardivo, sarebbe causa di esclusione, e quindi la clausola del bando che dispone il contrario, come nella specie, va dichiarata nulla ai sensi dell’art. 83 comma 8 d. lgs. 18 aprile 2016 n.50. Di conseguenza, in caso di omissione si potrebbe attivare il soccorso istruttorio, non trattandosi di questione attinente l’offerta economica ovvero tecnica.