In un’ottica di collaborazione e supporto alle stazioni appaltanti ed al fine di suggerire raccomandazioni, indirizzi e buone prassi, ai sensi dell’articolo 222 del d.lgs. n. 36/2023, ANAC intende fornire indicazioni circa la disciplina applicabile agli affidamenti dei contratti a titolo gratuito.
Come noto, l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 (d’ora innanzi “Codice dei contratti”) esclude espressamente dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti, i contratti esclusi, i contratti attivi e i “contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno, anche indiretto”.
Il comma 5 della medesima disposizione impone, poi, che tali contratti siano, comunque, affidati in applicazione dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, rispettivamente declinati dagli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti.
Le citate disposizioni sanciscono, dunque, una chiara esclusione dall’ambito di applicazione codicistico di tutti i contratti a titolo gratuito, anche nel caso in cui essi offrano un’opportunità di guadagno, anche indiretto, per l’affidatario, con il limite dell’applicazione dei principi generali elencati dai primi tre articoli del Codice dei contratti.