ANAC - LIMITARE AL 30% I SUBAPPALTI NON È PIÙ CONSENTITO

ANAC PROPONE UNA REVISIONE DEL PANTOUFLAGE-REVOLVING DOOR

Da una parte ANAC sollecita Parlamento e Governo a estendere l’applicabilità del pantouflage negli enti di diritto privato in controllo pubblico e regolati da figure dirigenziali che abbiano partecipato all’adozione dei provvedimenti autorizzativi o negoziali.
Dall’altra, in forza del proprio potere di vigilanza in merito a casi di pantouflage, ANAC evidenzia la necessità di precisare e rendere più organica la disciplina delle tipologie sottoposte al divieto.
Attualmente, infatti, esiste un automatismo delle sanzioni, senza alcuna gradualità o valutazione di fattispecie diverse, prevedendo il testo di legge una sanzione inibitoria, come conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell’incarico. Per l’Autorità è necessario riconsiderare la formulazione del dispositivo al fine di valutare l’elemento psicologico sotteso alla violazione del divieto.
Inoltre, la sanzione del divieto di contrattazione con le pubbliche amministrazioni per tre anni, in certi casi di minore gravità appare sproporzionata con riferimento alla durata prevista. Occorre, pertanto, poter graduare il periodo di interdizione, ancorando ad elementi oggettivi valutabili, caso per caso, in sede di applicazione della sanzione stessa.
Secondo ANAC, altrimenti, il rischio è che gli effetti difficilmente potrebbero essere ritenuti legittimi alla luce del principio di proporzionalità che deve sempre connotare l’azione amministrativa. Il divieto a contrattare imposto in conseguenza dell’accertata ipotesi di pantouflage finisce di fatto per paralizzare l’attività del soggetto privato.
L’Autorità suggerisce un intervento del legislatore volto a configurare un nuovo regime basato fondamentalmente su un sistema di sanzioni pecuniarie e interdittive, via via crescenti a seconda della gravità delle violazioni. In particolare, le sanzioni interdittive andrebbero graduate sia con riferimento alla loro durata, con indicazione di un valore minimo e un valore massimo, sia differenziando tra sanzioni interdittive riferite alla sola amministrazione di provenienza, e sanzioni riferite al complesso delle pubbliche amministrazioni.
 
ANAC, Comunicato 16 maggio 2022

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