Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2 del Codice la “gravità” della violazione agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali deve essere valutata sulla base delle condizioni dettate dall’art. 3 dell’Allegato II.10 del Codice, ossia quando la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto e purché tale l’importo non sia inferiore a 35.000 euro.
La disposizione di cui all’art. 95, comma 2, 3° periodo secondo cui «La gravità va in ogni
caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto» deve essere intesa quale clausola
interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare, all’interno dei due sopracitati parametri di
riferimento predeterminati dal legislatore, ai fini della valutazione discrezionale circa l’esclusione o meno
del concorrente che sia incorso nella violazione non immediatamente escludente.