Rispetto alle ultime bozze del Codice di prevenzione antincendio, la principale novità passata nella seduta del Ccts di luglio è stato il raddoppio dei tempi di entrata in vigore per tutti e tre gli schemi di Dm, che andranno in vigore trascorso un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda le tempistiche di attuazione, dipende da una serie di fattori, tra cui qualche punto ancora aperto come la nota del «minicodice» che, seppure non abbia carattere vincolante, introduce un preciso parametro quantitativo per uno dei requisiti che concorre a definire le attività «a basso rischio».
Il decreto definisce a «basso rischio» il luoghi di lavoro di attività cosiddette «non soggette» e non dotate di regola tecnica verticale, che soddisfano contemporaneamente sei requisiti: affollamento entro i 100 occupanti, superficie lorda complessiva non superiore a 1000 mq, piani a quota compresa tra -5 e 24 metri, mancanza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio, assenza di sostanze e miscele pericolose, possesso di materiali combustibili in quantità non significative.
Testo coordinato
Il decreto definisce a «basso rischio» il luoghi di lavoro di attività cosiddette «non soggette» e non dotate di regola tecnica verticale, che soddisfano contemporaneamente sei requisiti: affollamento entro i 100 occupanti, superficie lorda complessiva non superiore a 1000 mq, piani a quota compresa tra -5 e 24 metri, mancanza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio, assenza di sostanze e miscele pericolose, possesso di materiali combustibili in quantità non significative.
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