APPALTI - AFFIDAMENTO DIRETTO PROCEDIMENTALIZZATO

APPALTI – AFFIDAMENTO DIRETTO PROCEDIMENTALIZZATO

Una stazione appaltante ha avviato, tramite procedura telematica sulla Piattaforma Sintel, una “indagine esplorativa per il servizio di analisi del parametro legionella negli impianti idrici e di condizionamento per il periodo di 12 mesi”, del valore complessivo di euro 35.000,00 Iva esclusa.

Prima notazione: non conveniva affidare per almeno 3 anni, anche mediante la previsione di opzioni? Così da non ritrovarsi tra 12 mesi (come di vedrà, ancora una volta) con il problema della rotazione (dalla piattaforma Sintel si evince infatti che la SA negli ultimi 3 anni ha esperito ogni 12 mesi analoghe procedure annuali)?

L’avviso, che peraltro richiamava impropriamente il “nuovo Codice degli Appalti istituito con D.L.vo n. 50/2016″, non stabiliva alcunché in ordine ai criteri per l’affidamento, il che ha spinto un OE a chiedere alla SA “di dettagliare i criteri di valutazione e comparazione delle offerte per la successiva aggiudicazione del servizio” e di fornire “informazioni riferite alla ripartizione del punteggio. Nello specifico chiedo il peso percentuale (%) del punteggio della: – Relazione Tecnica Offerta economica”.

La SA precisa che l’affidamento sarebbe stato effettuato “utilizzando il criterio del minor prezzo, valutata l’idoneità tecnica ed economica del servizio offerto”.

Seconda notazione: E’ questo l’errore della stazione appaltante, in assenza del quale il ricorso sarebbe stato con ogni probabilità rigettato (salve ulteriori censure, verosimilmente fondate, sul mancato rispetto del principio di rotazione, che non pare però siano state sollevate in giudizio). Sarebbe certamente stato preferibile un chiarimento del seguente tenore: “trattandosi di mera indagine di mercato volta a conoscere la struttura del mercato e le condizioni generalmente applicate, non sono previsti criteri di aggiudicazione, ed il percorso motivazionale seguito per l’individuazione del contraente verrà esposto nell’eventuale atto di affidamento diretto”.

All’indagine di mercato hanno dato riscontro plurimi operatori, e all’esito delle valutazioni condotte dalla stazione appaltante il servizio è stato affidato al gestore uscente, il quale non aveva epperò formulato l’offerta economica più conveniente.

Il soggetto collocato al decimo posto (è stata redatta una graduatoria, attribuendo punteggio sia alla componente tecnica, sia a quella economica) impugna la determina di affidamento e chiede la rinnovazione della procedura.

T.A.R. Lombardia, IV, 10 dicembre 2024, n. 3592 

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