L’articolo 24 comma 7 pone il divieto, espressamente per un verso, per l’incaricato della progettazione e i suoi collaboratori e dipendenti nonché, per l’affidatario dell’attività di supporto, i suoi dipendenti ed anche per i suoi collaboratori.
In effetti, questi ultimi debbono a loro volta qualificarsi quali affidatari, sia pur mediatamente, di un’attività di supporto alla progettazione.
Questo il principio stabilito dal Tar Campania, in riferimento ad una vicenda in cui un raggruppamento viene escluso dalla procedura di affidamento di appalto integrato.
L’esclusione avviene per una situazione di conflitto di interesse, avendo il Direttore Tecnico della mandante partecipato alle fasi di progettazione e predisposizione della documentazione tecnico/economica posta a base di gara, nonché di verifica preventiva del progetto di fattibilità e dei relativi computi metrici estimativi.