Un Bando di gara richiedeva, tra i requisiti di capacità tecnica, il possesso di una Certificazione conforme alle normative europee della serie UNI EN 15359:2011.
Durante la fase di chiarimenti, la Stazione appaltante ha chiarito che il riferimento corretto era alle normative europee della serie UNI EN 15358:2011. Il secondo classificato ha presentato un ricorso contro l’assegnazione dell’appalto, sostenendo che il vincitore non possedesse la Certificazione richiesta nel Bando (UNI EN 15359:2011), ma solo quella indicata nei chiarimenti successivi (UNI EN 15358:2011). La Stazione appaltante ha difeso la propria decisione, affermando che l’errore nel disciplinare fosse dovuto a un evidente refuso, dato che la normativa UNI EN 15359:2011 non era più in vigore. I Giudici rilevano che l’errore materiale non può essere corretto tramite i chiarimenti.
Secondo la giurisprudenza, un errore o una omissione presenti nei documenti di gara richiedono una rettifica formale del Bando e del Disciplinare da parte della Stazione appaltante, con le stesse modalità con cui questi atti sono stati adottati, e non tramite un semplice chiarimento fornito dal responsabile del procedimento. La correzione dell’errore riguardante l’indicazione della Certificazione di qualità avrebbe dovuto essere effettuata attraverso una rettifica formale del Disciplinare di gara, seguendo le stesse procedure previste per l’adozione di tale atto, e non mediante un semplice “chiarimento”, come invece è avvenuto in questo caso.
In mancanza di tale rettifica formale, l’Amministrazione aggiudicatrice non può ignorare le regole stabilite dalla procedura di gara che essa stessa ha predisposto e alle quali è comunque vincolata.