APPALTI - ESCLUSIONE DELL'OPERATORE

APPALTI – IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, con la sentenza n. 2959 del 6 maggio 2024, ha affrontato un caso riguardante l’affidamento di una fornitura di prodotti medicinali, evidenziando l’importanza di un’interpretazione sostanziale delle specifiche tecniche di gara e il ruolo dei principi guida del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

La controversia nasceva dalla richiesta di annullamento dell’aggiudicazione da parte di una società esclusa, che riteneva l’offerta del concorrente aggiudicatario non conforme alle specifiche tecniche del bando, relative alla quantità di prodotto espressa in confezioni monodose. La stazione appaltante aveva chiarito che il criterio di aggiudicazione avrebbe considerato la quantità in millilitri (ml), convertendo il fabbisogno originariamente indicato.

Il TAR Campania ha accolto la decisione della stazione appaltante, basandosi sul principio di equivalenza. Tale principio consente di ammettere alla comparazione prodotti con specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, purché garantiscano la stessa funzionalità. Secondo i giudici, la stazione appaltante ha correttamente interpretato le disposizioni di gara, superando un’interpretazione meramente formalistica e assicurando la massima concorrenzialità.

La sentenza sottolinea il ruolo cruciale dei principi guida del nuovo Codice Appalti: il principio del risultato (art. 1) e il principio della fiducia (art. 2). Il primo impone all’amministrazione di perseguire il miglior risultato possibile nell’affidamento ed esecuzione dei contratti, mentre il secondo valorizza l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, purché le loro scelte siano ispirate alla legalità, trasparenza e correttezza.

Il TAR Campania evidenzia che il principio del risultato, in particolare il comma 4 dell’art. 1, impone alle stazioni appaltanti di privilegiare il raggiungimento del risultato sostanziale rispetto a una lettura formalistica delle norme. Nel caso specifico, l’interpretazione data dalla stazione appaltante, basata sull’equivalenza funzionale dei prodotti, è stata ritenuta conforme a tale principio, garantendo il miglior risultato possibile in termini di concorrenzialità e soddisfacimento dell’interesse pubblico.

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