APPALTI - IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ NON OPERA PER I REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

APPALTI – IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ NON OPERA PER I REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

La tassatività è il prius logico della nullità della clausola eventualmente difforme della lex specialis, in assenza di una espressa comminatoria della legge, non è possibile trarre la conclusione che, alla violazione della regola tassativamente fissata dalla legge, consegua necessariamente la nullità della clausola.

Questo perché alla violazione di legge, nel diritto amministrativo, la nullità per violazione di norma imperativa richiede l’espressa sanzione ad opera della legge, operando, in assenza, il consueto regime dell’invalidità-annullabilità ex art.29 cpa.

Nel caso in esame, è pacifico che l’art.10, co.2 restringa ai requisiti generali la previsione della nullità delle clausole difformi dalla legge (rif. artt.94 e 95) e che, giammai, l’art.100 introduca la sanzione della nullità in ipotesi di violazione delle relative prescrizioni (sui requisiti speciali).

TAR Lazio, sez. II, 2.12.2024 n. 21577

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