Fondata la censura, volta a far valere l’illegittimità della mancata esclusione dalla gara dell’odierna controinteressata a causa della mancata produzione, entro il termine perentorio assegnato per dare riscontro al soccorso istruttorio, della parte della cauzione provvisoria contenente le clausole mancanti
all’atto della presentazione dell’offerta.
La violazione del termine perentorio doveva necessariamente condurre all’esclusione dalla gara della
concorrente, in applicazione del principio da tempo ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza.
È pur vero che la giurisprudenza ammette la possibilità per la stazione appaltante di chiedere ulteriori chiarimenti, ma non è questo il caso, dal momento che, in esito al soccorso istruttorio, è stata inviata solo una copia di quanto già in atti e non anche della nuova documentazione rispetto a cui sarebbe stato ammissibile un secondo approfondimento.
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