La migliore offerta, a seguito della verifica sul possesso dei requisiti, viene esclusa. Infatti, essendo emerso dal certificato dei carichi pendenti che nei confronti del legale rappresentante della società era stato chiesto il rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 353 c.p (turbata libertà degli incanti), la stazione appaltante ha disposto l’esclusione della concorrente dalla procedura.
Il ricorso avverso l’esclusione contesta come la stazione appaltante abbia ritenuto erroneamente che ricorresse un’ipotesi di esclusione automatica dalla procedura, mentre, venendo in rilievo un’ipotesi di esclusione non automatica (come si desume dall’art. 95, primo comma, del decreto legislativo n. 36/2023 e dal rinvio ivi contenuto all’art. 98), la relativa valutazione doveva essere effettuata in contraddittorio (sul punto, cfr. il parere ANAC n. 45 in data 20 settembre 2022 e Consiglio di Stato, V, 5 dicembre 2022, n. 10622).
Per cui il provvedimento di esclusione avrebbe dovuto essere adeguatamente motivato, secondo quanto disposto dall’art. 98, settimo e ottavo comma, del decreto legislativo n. 36/2023, e avrebbe dovuto essere adottato all’esito di una compiuta ed esaustiva istruttoria.