L’incremento del quinto, anche nel raggruppamento “misto”, si applica alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara.
Con l’ordinanza n. 7311 del 19 agosto 2022, la sezione V, in presenza di un contrasto giurisprudenziale circa l’interpretazione dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, si era rivolta all’Adunanza Plenaria.
La Sezione V del Consiglio di Stato aveva posto all’ Adunanza Plenaria il quesito se tale comma – nella parte in cui prevede, quale condizione per l’attribuzione, ai fini della qualificazione per la categoria di lavori richiesta dalla documentazione di gara, del beneficio dell’incremento del quinto, che per ciascuna delle imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo sussista una qualificazione «per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara» – si dovesse interpretare, nella specifica ipotesi di partecipazione come raggruppamento c.d. misto, nel senso che tale importo a base di gara debba, in ogni caso, essere riferito al valore complessivo del contratto ovvero debba riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara.