L’inserimento della clausola limitativa del numero di lotti aggiudicabili allo stesso concorrente è discrezionale, ed il mancato esercizio non rappresenta ex se sintomo di illegittimità.
Procedura aperta suddivisa in lotti. Viene impugnata l’aggiudicazione di un lotto in quanto la stazione appaltante avrebbe illegittimamente omesso di prevedere il vincolo di aggiudicazione, con la conseguenza che lo stesso operatore economico è risultato assegnatario di tutti i lotti, tradendo così la finalità pro-concorrenziale sottesa alla suddivisione della gara in lotti.
Il Tar ricorda come l’inserimento della clausola limitativa del numero di lotti aggiudicabili allo stesso concorrente, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, costituisca una facoltà discrezionale dell’amministrazione, il cui mancato esercizio non rappresenta ex se sintomo di illegittimità.