Nel corso della procedura di affidamento dei lavori, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, la ricorrente ha presentato la sua offerta, dichiarando, fra l’altro, nell’allegato B dell’offerta economica che il costo del personale stimato per l’esecuzione dell’appalto era pari ad € 140.000,00 e che i costi interni aziendali della sicurezza erano pari ad € 9.000,00.
La stazione appaltante, invece, ha escluso l’offerta della ricorrente, evidenziando che nell’offerta era stato indicato il valore di € 18,13, con un ribasso – manifestamente anomalo – prossimo al 100% e con erronea indicazione del valore in euro.
Secondo la ricorrente il disciplinare contemplava quale causa di esclusione l’ipotesi dell’offerta espressa tramite ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta, piuttosto che tramite valore assoluto, ma tale clausola sarebbe nulla ai sensi dell’art. 10, secondo comma, del decreto legislativo n. 36/2023, secondo cui le cause di esclusione sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito, mentre le clausole che prevedono ulteriori cause di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.
Infine, il seggio di gara ha ben compreso la volontà della ricorrente di offrire un ribasso del 18,13%, pari ad € 151.857,49, importo che risulta dal compimento di una semplice operazione aritmetica.
Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 23/01/2024, n. 325