APPALTI - LA VIOLAZIONE DEL TERMINE DI COMUNICAZIONE

APPALTI – LA VIOLAZIONE DEL TERMINE DI COMUNICAZIONE

La violazione del termine, previsto dall’art. 76, comma 5, lett. c), D.Lg. vo n. 50/2016, di comunicare entro 5 giorni la decisione di non aggiudicare l’appalto, in quanto tale comunicazione è avvenuta dopo 75 giorni, non può essere sanzionata con l’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto costituisce una mera irregolarità che, anche in riferimento all’art. 90 co. 1 del d. lgs. n. 36/2023, può essere considerata esclusivamente ai fini della decorrenza del termine decadenziale di impugnazione.

Tar Basilicata, Sez. I, 16/11/2023, n. 659

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