Con l’entrata in vigore del Dl 183/2020 Milleproproghe, si mette in evidenza che in materia di subappalti:
• viene sospeso fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, così come previsto dal comma 6 «obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importi pari o superiori alle soglie di cui all’articolo 35, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte al rischio infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 190/2012»;
• fino al 30 giugno 2021, in deroga al comma 2, il subappalto sarà indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non potrà superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto dei lavori, servizi e forniture.