L’istituto di cui all’art. 20 del Codice dei Contratti riguarda i casi in cui l’intervento del soggetto privato è connotato da liberalità o da gratuità.
In questo caso non si applicano le procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice dei contratti ma valgono comunque i principi generali di matrice pubblicistica stabiliti dall’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 per i contratti “esclusi” dalla sfera operativa del codice, vale a dire economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. Pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Inoltre, attesa l’inoperatività delle regole evidenziali stricto sensu intese, il sindacato del giudice amministrativo sulle determinazioni adottate dal privato nella scelta del contraente cui affidare la costruzione è circoscritto alla verifica del rispetto dei suddetti principi, oltre che della logicità e ragionevolezza delle decisioni assunte.