Il Consiglio di Stato ha statuito che l’invio in un’unica pec dell’offerta tecnica e di quella economica non determina di per sé l’esclusione del con-corrente per violazione dei principi segretezza dell’offerta e del conseguente divieto di commistione tra le offerte.
Questi ultimi, infatti, sono finalizzati ad evitare che l’offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire l’entità dell’offerta economica, potendosi in tal modo determinare un’influenza sulla valutazione della Commissione di gara.
Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio ha osservato come l’offerta tecnica fosse contenuta in un file distinto da quella economica, senza che nella prima ci fossero elementi di quest’ultima.
In tal modo, non è stato possibile affermare la commistione tra le due, con conseguente legittimità dell’offerta presentata dal concorrente.