PUBBLICO IMPIEGO - L'UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO NON COMPORTA ALCUN CONTO GIUDIZIALE

APPALTI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV-ter, ha ribadito l’importanza della continuità nel possesso dei requisiti per gli appaltatori. La decisione n. 9614 specifica che l’appaltatore, sia come aggiudicatario che come esecutore del contratto, deve mantenere costantemente i requisiti richiesti. L’unica eccezione tollerata è una momentanea e provvisoria cessazione di tali requisiti, durante la quale la stazione appaltante deve valutare quali provvedimenti adottare.

Il giudice ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza, i requisiti di ammissione devono essere presenti fin dalla presentazione della domanda di partecipazione e devono permanere per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica. Questo principio è fondamentale per garantire “trasparenza e certezza del diritto” e si applica a tutte le fasi del procedimento di gara, indipendentemente dalle specifiche verifiche previste dal legislatore.

Questa continuità è necessaria per assicurare che l’amministrazione interloquisca con operatori affidabili e qualificati in modo permanente, garantendo la serietà e la volontà dell’impresa di presentare un’offerta credibile.

La giurisprudenza ha chiarito che il principio di continuità nel possesso dei requisiti deve essere applicato in modo coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Un’interruzione temporanea e non significativa dei requisiti non dovrebbe comportare l’esclusione automatica del partecipante, a meno che non comprometta concretamente l’affidabilità dell’impresa.

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