APPALTI - L’IMPRESA È TENUTA A VERIFICARE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA ALLA SOA IN SEDE DI QUALIFICAZIONE

APPALTI – REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE ED INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

Il R.U.P. richiedeva alla ricorrente la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto (garanzia definitiva; polizza per ciascun lotto) e disponeva l’anticipata esecuzione del contratto ex art. 8, 1° comma del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120), con riferimento alla progettazione esecutiva “per ciascuno dei fabbricati inseriti nei lotti aggiudicati”, da consegnare nel medesimo termine stabilito per la trasmissione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto.

Dopo la sostanziale mancata consegna della progettazione esecutiva, in tempo utile per poter usufruire del cd. super bonus 110% (ragione determinante per l’esecuzione degli interventi, non essendo previsto alcun onere a carico della Stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori) la stazione appaltante disponeva la revoca della determinazione di aggiudicazione e l’incameramento delle due cauzioni definitive prestate dalla ricorrente.

Tar Toscana, Sez. I, 21/02/2024, n. 207

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