Non è ammissibile la rimodulazione delle quote interne ad un raggruppamento in un momento successivo alla presentazione dell’offerta.
La stazione appaltante ha escluso l’R.T.I. ricorrente poiché la capogruppo, a seguito del rinnovo dell’attestazione SOA, avrebbe perso la classifica III bis, restando con una classifica III e ciò ha determinato la perdita dei requisiti in riferimento alla percentuale di partecipazione al raggruppamento (40%) dichiarata al momento della presentazione dell’offerta.
Tra i vari motivi di ricorso viene proposta una censura secondo la quale la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire al RTI la rimodulazione delle quote, per cui la capogruppo avrebbe partecipato al raggruppamento con una quota del 34%, mentre le mandanti con quote del 33%.