Il Tar Calabria, nell’accogliere il ricorso, torna a ribadire come il valore della concessione non possa essere ancorato ad un parametro – quello del canone di concessione – non rispondente alla previsione normativa recata dall’art. 167 del D.L.vo n. 50/2016.
La ricorrente contesta come la stazione appaltante abbia omesso di indicare il valore della concessione essendosi limitata a indicare il solo importo del canone concessorio, pari ad € 37.000,00 per l’intera durata della concessione (12 mesi).
Per cui Il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con l’articolo 8, comma 2, della direttiva 2014/23/UE, come recepito dall’articolo 167 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, non potendo essere parametrato unicamente al canone concessorio.