Il recente decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, ha approvato il primo modulo della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, in attuazione della legge delega fiscale (n. 111 del 2023).
Senza dubbio uno degli interventi principali è la revisione degli scaglioni e delle aliquote dell’Irpef, da utilizzare per il calcolo dell’imposta lorda. Per il solo anno 2024, gli scaglioni di reddito sono stati ridotti a 3, al posto dei 4 vigenti nel 2023, con accorpamento del primo scaglione di reddito, con il secondo, adottando per il nuovo primo scaglione l’aliquota del 23%. La modifica degli scaglioni IRPEF nazionali costringe i comuni, che hanno previsto aliquote differenziate nel 2023, ad adattare la differenziazione a quella nuova prevista per il 2024. Tuttavia, come vedremo, il Dlgs 216/2023 ha lasciato ai comuni diverse possibilità di scelta.
In primo luogo, ha stabilito un termine derogatorio, fissato nel 15 aprile prossimo, per consentire agli stessi di adottare la deliberazione consiliare di variazione delle aliquote e degli scaglioni dell’addizionale comunale IRPEF, in luogo del termine ordinario di legge, coincidente con quello per l’approvazione del bilancio di previsione (articolo 53, comma 16, della legge 388/2000 – articolo 1, comma 169, legge 196/2006).
Termine, quest’ultimo, differito al 15 marzo 2024 dal Dm 22 dicembre 2023. Contestualmente il decreto ha previsto che la deliberazione della addizionale comunale Irpef non deve essere, per il 2024, un allegato obbligatorio al bilancio, consentendo quindi di adottarla separatamente dallo stesso.