La libertà di condividere il contenuto degli avvisi già pubblicati sul sito istituzionale del comune sulle pagine Facebook, non è limitata ai privati, purché siano rispettate la fonte e l’integrità dell’avviso.
Un sindaco di un comune ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito alla ripubblicazione e/o riproposizione sui social network di atti e/o avvisi già pubblicati sul sito istituzionale del Comune. In particolare ha chiesto se sussista la possibilità di limitare la ripubblicazione di deliberazioni del consiglio e della giunta municipale su Facebook da parte di privati e se occorra ai fini della ripubblicazione apposita autorizzazione dell’ente.
In via generale, si premette che il decreto legislativo n.33/2013, nel promuovere la trasparenza amministrativa e l’accesso ai documenti pubblici, all’art.7 prevede per le amministrazioni pubbliche che i documenti, informazioni e dati siano pubblicati in formato aperto. Tale normativa fa espresso rinvio al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005), il quale prevede che “I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico”.