Sul portale delle autonomie della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia è stato pubblicato un parere sulla possibilità di attivazione di specifica polizza sanitaria per l’emergenza COVID-19 a favore dei dipendenti dell’ente.
ll servizio studi osserva che l’art. 42, c. 2, D.L. n. 18/2020[1], dispone che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
Con circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l’Inail ha puntualizzato che, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Istituto tutela tali casi negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, i quali sono inquadrabili nella categoria degli infortuni, ciò opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail.
Le infezioni da nuovo coronavirus contratte in occasione di lavoro sono dunque coperte dalla tutela assicurativa Inail, per tutti i lavoratori assicurati dall’Istituto stesso, come infortuni di cui l’ente datoriale è tenuto a rispondere.
E ciò corrisponde al principio generale secondo cui la pubblica amministrazione può assicurare con oneri a carico del proprio bilancio quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale, trasferendo all’assicuratore il rischio del verificarsi di un danno patrimoniale, mentre è priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale l’assicurazione di eventi per i quali l’ente non deve rispondere, che non rappresentano un rischio per l’ente medesimo.
La possibilità per il Comune di stipulare una polizza assicurativa per il rischio da nuovo coronavirus, in favore del proprio personale dipendente, ulteriore a quella Inail prevista espressamente dalla legge (art. 42, c. 2, D.L. n. 18/2020), verrebbe a tradursi in una copertura assicurativa per ipotesi di infezioni non occorse in occasione di lavoro e dunque al di fuori degli eventi ricadenti nella responsabilità dell’ente, con ciò superando il limite di liceità della copertura assicurativa per gli eventi di danno riconducibili alla sfera della responsabilità patrimoniale della P.A.
FVG, PARERE, 6 MAGGIO 2020