BANDO DI CONCORSO - AD ANNULLARE L'ATTO È SOLAMENTE L'ORGANO EMANANTE

BANDO DI CONCORSO – AD ANNULLARE L’ATTO È SOLAMENTE L’ORGANO EMANANTE

Punto essenziale della controversia è l’individuazione dell’organo competente ad annullare un atto viziato da incompetenza. 

Secondo il primo giudice, infatti, che richiama sul punto giurisprudenza del Consiglio di Stato in tale ipotesi non troverebbe applicazione il principio c.d. del contrarius actus stante che le valutazioni sostanziali sottese, anche, ad una valutazione di secondo livello non potrebbero essere legittimamente effettuate da un soggetto non fornito della necessaria competenza.

Essendo stata la procedura concorsuale bandita in dispregio dell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, che riserva ai vertici burocratici degli uffici l’adozione degli atti gestionali, distinti e autonomi rispetto a quelli politici, la Giunta non avrebbe potuto reiterare l’errore, annullando ciò che non avrebbe dovuto adottare.

L’articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990, dispone che il provvedimento illegittimo possa essere annullato d’ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato, demandandone la facoltà ad un altro solo ove previsto dalla legge.

Consiglio di Stato, sentenza n. 11307 del 29 dicembre 2023

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