NULLA LA CLAUSOLA DEL BANDO DI CONCORSO CHE RISERVA ALL'ENTE LA FACOLTÀ DI NON ASSUMERE IL VINCITORE

BANDO DI CONCORSO, CONSIDERATO DISCRIMINATORIA L'ETA' DEI CANDIDATI NEI PUNTEGGI

Secondo il Tar Lazio è da ritenersi illegittimo il bando di concorso in cui è prevista l’attribuzione di un punteggio «a scalare» a seconda della distanza tra la data di conseguimento del diploma di studi per l’ammissione e quella di presentazione della domanda di selezione.

In sostanza, non è possibile attribuire un punteggio man mano inferiore per il titolo di studio meno recente.

Il Tar stabilisce anche che è impossibile giustificare la clausola discriminatoria con l’ipotetico «affievolimento» della conoscenza delle materie utili dovuto al passare degli anni.

E’ evidente per il Tar che sussista una discriminazione legata all’età dei candidati che esula dai principi invece di meritocrazia.

Tar Lazio, sentenza n. 1727/2021

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