BENEFICIO DELL'INCREMENTO DEL QUINTO NEL NUOVO CODICE

BENEFICIO DELL’INCREMENTO DEL QUINTO NEL NUOVO CODICE

L’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 al Codice è stato emanato in continuità con la disciplina originariamente introdotta dall’art. 61 del d.P.R. n. 207/2010. Per cui per l’attribuzione del beneficio dell’incremento del quinto, per ciascuna delle imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo deve sussistere una qualificazione per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.

La percentuale del 20% deve inoltre riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara (Cons. Stato, V, 18 agosto 2023, n. 7808).

Consiglio di Stato, Sez. V, 14/10/2024, n. 8214 

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