L’Agenzia delle Entrate con circolare, la 8/2020 ha fornito le istruzioni necessarie per l’erogazione nella busta paga di aprile del premio a tutti quei dipendenti che a marzo hanno continuato a lavorare nella loro sede di lavoro, senza affidarsi allo smart working, per beneficiare del premio, i lavoratori non devono aver ricevuto nel 2019 un reddito da lavoro dipendente superiore ai 40.000 euro. L’Agenzia precisa che ai fini del computo della soglia reddituale si devono considerare esclusivamente i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione progressiva IRPEF e non anche quelli assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Il datore di lavoro, per erogare il premio, avrà bisogno di una autodichiarazione da parte del lavoratore che attesti tale requisito.
Nel dettaglio, il premio è pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella sede aziendale nel mese di marzo 2020 ed è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta, a partire dalla retribuzione del mese di aprile. Nel cumulo delle giornate per il calcolo del bonus, non devono considerarsi valide le giornate di ferie o di malattia. Inoltre, sono escluse dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
La circolare, in particolare, sottoforma di “quesiti e risposte”, risponde a quesiti in materia di:
– proroga e sospensione dei termini per i versamenti e altri adempimenti;
– sospensione delle attività degli Enti impositori, versamento carichi affidati all’agente della riscossione e termini dei procedimenti tributari;
– misure specifiche a sostegno delle imprese (credito d’imposta per negozi e botteghe);
– misure specifiche a sostegno dei lavoratori (premio ai lavoratori dipendenti);
– Altri quesiti.
AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N.8/2020