Alla Corte dei conti della Toscana è stato posta una questione per sapere se – in base alle regole assunzionali basate sulla sostenibilità finanziaria (articolo 33 del Dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019) e in particolare alla previsione dell’articolo 7 del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 20202 – l’esclusione dal limite alla spesa complessiva di personale (articolo 1, commi 557-quater e 562, legge 296/2006) della maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate dagli enti virtuosi in base agli articoli 4 e 5 (del decreto) trovi applicazione anche nel caso in cui il Comune, anziché utilizzare direttamente la capacità assunzionale, provveda a cedere la stessa a unioni e/o consorzi per la programmazione delle loro assunzioni.
La sezione, con la delibera n. 158/2023/PAR del 17 luglio 2023, è giunta alla conclusione che, mentre il quesito non ha ragion d’essere in relazione ai consorzi, poiché nessuna cessione di capacità assunzionale può essere operata a favore di tali organismi, laddove la cessione abbia luogo a beneficio di Unioni di comuni (come previsto dall’ articolo 32 del Tuel), il Comune, in virtù dell’articolo 7, comma 1, del Dm 17 marzo 2020, non deve includere i relativi importi nel computo del limite di spesa di cui all’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006, dal momento che per il Comune la cessione della capacità assunzionale equivale, quoad effectum, all’avvenuta utilizzazione della stessa mediante assunzione diretta, tenuto conto che una volta ceduta la capacità assunzionale non può più essere utilizzata dal Comune cedente.