Se il capitolato speciale di appalto non prevede un monte ore minimo vincolante, deve tenersi esclusivamente conto del costo del lavoro stabilito nelle tabelle ministeriali.
La ricorrente ha presentato l’offerta, ma prima della scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte due operatori economici del settore chiedono l’indizione di una nuova gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto appalto di servizio ad alta intensità di manodopera.
La stazione appaltante annulla la procedura aperta poiché, secondo valutazioni effettuate, il costo della manodopera dei due lotti a base di gara incide ben oltre il 50% dell’importo a base d’asta.
Viene impugnato l’atto di annullamento, sostenendo che la stazione appaltante aveva erroneamente aumentato il costo del lavoro per entrambi i lotti del 20%, con riferimento alla stima delle unità lavorative di riserva, cioè del personale che doveva sostituire i lavoratori assenti per ferie, festività, malattia, infortuni, permessi e formazione, in quanto tali maggiori costi sono già compresi nelle Tabelle Ministeriali ex art. 23, comma 16, D.Lg.vo n. 50/2016.