L’art. 106 del Codice Appalti del 2016 (oggi art. 120 del Codice Appalti del 2023) consente di modificare il contratto pubblico stipulato nel caso di sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari.
L’art. 360 del Codice di procedura civile prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche nel caso di violazione delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Da tale previsioni la dottrina giuslavoristica ha ricavato che i CCNL costituiscano delle vere e proprie fonti di diritto, parificando quindi le disposizioni in esso contenute a norme legislative o regolamentari.
Pertanto, l’adozione di nuovo CCNL nel corso dell’esecuzione del contratto pubblico consente alla Stazione Appaltante di adeguare il contratto alle nuove disposizioni, con particolare riferimento ai minimi salariali. Inoltre, una tale modifica sarebbe ammessa anche prima della stipula del contratto e dopo l’aggiudicazione, avendo la giurisprudenza amministrativa ammesso tale possibilità in presenza di circostanze eccezionali. Conclusione rafforzata oggi dal principio di equilibrio contrattuale previsto dal
Codice Appalti del 2023.