La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Sicilia, con la deliberazione del 14 febbraio 2024, n. 30 ha chiarito che, nel caso di fondo costituito e ripartito in contrattazione decentrata, ma in assenza di un impegno della spesa, le risorse non utilizzate confluiscono nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione.
La deliberazione mette in luce la necessità di seguire correttamente tre fasi distinte per la gestione del fondo:
- l’identificazione in bilancio delle risorse destinate al fondo,
- l’adozione dell’atto di costituzione del fondo da parte del dirigente
- la firma del contratto decentrato annuale.
Quest’ultimo passaggio è cruciale perché segna il momento in cui le risorse possono essere ufficialmente impegnate e spese.
La corretta procedura prevede che la costituzione del fondo sia effettuata quanto prima e che questa agisca come un vincolo temporaneo sulle risorse, che diventa definitivo con la firma della contrattazione integrativa. Questa contrattazione è vista come un requisito indispensabile che legittima l’utilizzo delle risorse e consente all’ente di effettuare i pagamenti necessari.
Il testo critica fortemente la pratica della contrattazione tardiva, ossia quando la negoziazione e la firma dei contratti avvengono in un esercizio finanziario successivo rispetto a quello di assegnazione delle risorse, citando a supporto una deliberazione della Corte dei conti della Lombardia.
In conclusione, se il fondo è stato costituito ma non viene utilizzato a causa della mancanza di un impegno di spesa, derivante dall’assenza di una contrattazione integrativa, le risorse non spese si accumulano nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione.
Se non si verifica l’impegno dopo la costituzione del fondo e la contrattazione, l’ente ha la possibilità, rispettando il principio contabile, di trasferire queste risorse nella parte vincolata dell’avanzo per poi utilizzarle nell’esercizio finanziario successivo.