Nella sentenza n. 7915 del 22 agosto 2023 il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di una società cooperativa in merito all’impugnazione del bando con cui un Comune procedeva all’assegnazione in locazione di un proprio immobile destinato ad asilo nido.
Da precisare che l’ente aveva inizialmente indetto una procedura ad evidenza pubblica per la gestione del servizio di asilo nido, salvo poi annullare con determina tale procedimento e procedere con la gara in questione.
I giudici affermano che solamente la disponibilità contrattuale di locali per un periodo di tempo determinato può qualificarsi come locazione in senso proprio, mentre tale situazione non ricorre allorché questa detenzione sia strettamente collegata ad un servizio che concretizza una serie di prestazioni per nulla “accessorie” o “complementari”, come nel caso esaminato: il contratto stipulato dal Comune andava dunque correttamente qualificato quale concessione di servizio pubblico, rispetto alla quale la detenzione dell’immobile concesso in locazione risultava residuale, per cui la procedura seguita dall’amministrazione risulta illegittima, essendo strutturata nei termini di un invito ad offrire secondo lo schema di cui all’art. 1989 cod. civ., dovendo trovare invece applicazione le disposizioni del d.lgs. 50/2016 per le gare sopra soglia comunitaria (artt. 59 e ss.) e non già l’art. 17, comma primo, lett. a) del medesimo decreto, relativo all’acquisto o alla locazione di beni immobili.
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