“Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.”
Si evidenzia come si sia inteso introdurre una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro. E che tale disposizione si coordina con la previsione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) dell’Allegato II.14 al Codice che prevede la possibilità di utilizzare la contabilità semplificata, dandone, pertanto, concreta applicazione.
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