di Gennaro Bianco – Referente Logos PA nella Regione Calabria
Sull’argomento indicato e sulle diverse interpretazioni del ministero e di altre Associazioni di
categoria, è intervenuta l’agenzia delle Entrate con la risoluzione citata rispondendo a un quesito
posto dal ministero.
Il ministero riteneva che la compensazione fosse una sorta di “indennizzo” ovvero un “Contributo
perequativo” che il legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore e pertanto l’importo ammesso a
compensazione sarebbe dovuto essere fuori campo Iva.
Di diverso avviso è l’agenzia delle Entrate che, con la risoluzione citata ha precisato:
• quando il soggetto che riceve il contributo e non ha obbligo di dare, fare, non fare o permettere
qualcosa come controprestazione, quindi quando non esiste rapporto sinallagmatico tra le parti, in
tale caso il contributo stesso è fuori dal campo di applicazione dell’Iva;
• quando invece il contributo viene erogato a fronte di una obbligazione di dare, fare, non fare o
permettere ed esiste quindi un rapporto giuridico di natura sinallagmatica e il contributo ricevuto dal
beneficiario costituisce il compenso per un servizio effettuato o per un bene ceduto, in tale caso il
contributo stesso è di natura onerosa e configura un’operazione rilevante ai fini Iva.
Nella sostanza il rapporto viene instaurato tra il ministero e l’ente pubblico che appalta e
successivamente tra l’ente pubblico appaltante e le imprese appaltatrici. Pertanto l’erogazione del
contributo dal Ministero all’ente pubblico è fuori campo Iva, mentre il pagamento da parte
dell’Ente pubblico alle imprese rientra nel campo Iva.
L’agenzia delle Entrate richiama anche la circolare n. 34/E del 2013 con la quale sosteneva che
bisogna fare sempre una analisi attenta del contratto o del provvedimento che ne prevede la
erogazione per potere qualificare una somma come corrispettivo per lavori o servizi svolti o come
contributo e bisogna pertanto accertare se il soggetto beneficiario del denaro è tenuto all’esecuzione
dell’attività finanziata o se sia solo un tramite per trasferire le medesime somme a terzi attuatori.
L’Agenzia cita inoltre la normativa dell’Unione europea (articoli 2 e 73, Direttiva n. 2006/112/Ce) la
quale prevede, tra l’altro che «…per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile
comprende tutto ciò che costituisce corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore da
parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse
con il prezzo di tali operazioni».
Lo stesso concetto della Direttiva Ue era stato previsto nell’ordinamento nazionale all’articolo 13,
comma 1, del Dpr 663/1972.
Riassumendo:
- Il contributo che lo Stato eroga all’ente pubblico, non ha natura sinallagmatica, si configura quale
«semplice movimentazione di danaro» e non ha rilevanza Iva; - La somma che l’ente pubblico corrisponde successivamente all’impresa per i maggiori costi
sostenuti a causa degli aumenti, assume la natura di integrazione dell’originario corrispettivo fissato
per la esecuzione di un’opera o di un servizio ed è un’operazione rilevante ai fini Iva che andrà
applicata secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto.
Rimane non bene definito il problema del maggiore importo dell’Iva dovuta sulla fattura che
riguarda la maggiorazione dei costi sulla somma originaria dell’appalto. Le ipotesi possono essere le
seguenti:
• Lo Stato dovrebbe riconoscere questo maggiore costo e ammetterlo a rimborso a favore della
stazione appaltante;
• Nel caso ciò non si verifica, il maggior costo dell’importo Iva sarà a carico della stazione
appaltante (quindi con maggiori oneri a carico dell’ente pubblico).
Infine è bene ricordare che con il decreto Sostegni-bis – Dl 73/2021 sono state previste disposizioni
urgenti in materia di compensazione dei prezzi.
É stato costituito un apposito Fondo presso il ministero per l’adeguamento dei prezzi (100 milioni di
euro per l’anno 2021).
Il Fondo è ripartito tra le categorie piccola, media e grande impresa (Dm 371/2021 e circolare
ministeriale n. 43362/2021) e viene applicato nel modo seguente:
• Articolo 2, comma 2, del Dm: i soggetti che hanno i requisiti devono fare richiesta di accesso al
Fondo con la documentazione giustificativa;
• Articolo 3: la Direzione generale assegna a ciascun soggetto avente diritto, le risorse in ragione
dell’importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili;
• Articolo 4, comma 1: nell’ambito della ripartizione del Fondo, i soggetti partecipano in misura
proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili;
• Infine, articolo 6: la Direzione Generale provvede a comunicare ai soggetti ammessi,
l’assegnazione delle risorse, che saranno attribuite secondo le modalità di cui agli articoli precedenti.
Si auspica che le stazioni appaltanti possano ricevere (sempre ed interamente) i rimborsi per gli
aumenti dei costi e anche per i maggiori costi dell’Iva.
(*) Presidente Ancrel Cosenza