PA - EROGATO IL "FONDO PER LA LEGALITÀ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI"

COMUNI, E' LEGITTIMA L'ORDINANZA COVID-19 SIGLATA DAL VICESINDACO

Secondo il Tar Campania, nella sentenza n. 1268/2021, è da considerarsi legittima l’ordinanza, contingibile e urgente, firmata dal vicesindaco, nel caso in cui quest’ultimo sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento con una supplenza generale che si estende a tutti gli atti propri di quest’ultimo. In tal caso, infatti, il vicesindaco non ha bisogno di delega specifica o di motivazione in ordine alle ragioni dell’impedimento.
Nella fattispecie, la richiesta di annullamento dell’invito di convocazione di un consiglio comunale e dell’ordinanza sindacale a firma del vicesindaco di chiusura degli uffici comunali per sanificazione.
Viene specificato che il vice sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento con una supplenza generale che si estende a tutti gli atti propri di quest’ultimo, senza bisogno di delega specifica o di motivazione in ordine alle ragioni dell’impedimento.
 
Tar Campania, sentenza n. 1268/2021

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