Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una persona contro Roma Capitale e la Soprintendenza per la mancata conclusione di un procedimento di condono edilizio richiesto nel 1986.
Il ricorrente aveva presentato un’istanza nel 2024 per l’accertamento dell’obbligo del Comune e della Soprintendenza di provvedere in merito alla sua richiesta di condono. I giudici hanno sottolineato il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere i procedimenti in tempi ragionevoli, per non lasciare gli interessati in una perdurante incertezza.
L’amministrazione è tenuta a rispondere alle istanze dei privati, che hanno il diritto di conoscere la determinazione incidente sulla loro sfera giuridica. Nel caso specifico, il Comune aveva l’obbligo di provvedere alla richiesta di condono, e il parere della Soprintendenza non esimeva il Comune dal concludere il procedimento in tempi celeri. Il silenzio assenso non può formarsi sulle istanze di sanatoria in area vincolata.